Art. 7.
(Doveri delle persone giuridiche a rischio in materia di prevenzione delle attività criminose).

      1. L'ente, l'esercizio o l'azienda effettivamente a rischio è tenuto all'osservanza
delle misure generali di tutela previste dall'articolo 6.
      2. L'ente, l'esercizio o l'azienda provvede a programmare la prevenzione mediante un piano organico che integri in modo coerente gli aspetti logistici, produttivi, organizzativi, normativi, formativi, difensivi e ispettivi, avvalendosi, se impiega più di cento addetti, dell'opera di un responsabile della sicurezza anticrimine che risponda ai requisiti di cui all'articolo 10 o di un consulente sulla sicurezza anticrimine che risponda ai requisiti di cui all'articolo 20.
      3. In relazione alla natura dell'attività svolta, l'ente, l'esercizio o l'azienda valuta i rischi di natura criminosa per le persone e per i beni custoditi o prodotti.
      4. All'esito della valutazione di cui al comma 3, l'ente, l'esercizio o l'azienda predispone un documento programmatico contenente:

          a) una relazione sulla valutazione dei rischi di natura criminosa per le persone e per i beni custoditi in ciascun punto operativo e in ciascun momento dell'attività svolta per proprio conto all'esterno dei punti operativi. La relazione, controfirmata, se l'ente, l'esercizio o l'azienda impiega più di cento addetti, dal responsabile della sicurezza anticrimine o dal consulente della sicurezza anticrimine, tiene conto di tutti i possibili rischi di natura criminosa, quali rapina, estorsione, sequestro di persona, telefonata anonima, atto vandalico, ricezione di busta o pacco sospetto, rinvenimento di ordigni esplosivi, assalto da parte di dimostranti, furto, truffa, sottrazione di dati, attacco informatico, e ne valuta la probabilità di accadimento sulla base della rischiosità generale dell'area territoriale e sulla base dell'effettivo accadimento dei crimini stessi nei cinque anni precedenti nei punti operativi

 

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di enti, esercizi o aziende appartenenti alla medesima categoria e ubicati nella medesima area territoriale e in quelli oggetto della valutazione. I dati di rischiosità generale dell'area territoriale e di accadimento dei crimini a danno di enti, esercizi o aziende appartenenti alla medesima categoria sono rilevati da indagini dell'Istituto nazionale di statistica, dagli osservatori, da indagini settoriali eventualmente prodotte dalle associazioni di categoria e da altre eventuali fonti disponibili. La relazione specifica in dettaglio i criteri adottati per la valutazione;

          b) l'individuazione delle misure di prevenzione, effettuata dal responsabile della sicurezza anticrimine di cui al comma 2 se l'ente, esercizio o azienda impiega più di cento addetti, in conseguenza della valutazione effettuata ai sensi della lettera a) e al fine della eliminazione o riduzione dei rischi alla fonte, nonché della eliminazione o riduzione dei rischi residui. Per rischi alla fonte si intendono quelli derivanti dalla presenza di beni materiali o immateriali di elevato valore, facilmente asportabili, commerciabili o riutilizzabili, ovvero quelli eventualmente derivanti dall'immagine dell'ente, dell'esercizio o dell'azienda. Per eliminazione o riduzione dei rischi alla fonte si intende l'attività procedurale e strumentale volta a rendere indisponibili ai criminali i beni materiali o immateriali dell'ente, dell'esercizio o dell'azienda a rischio, nonché l'attività volta a proteggere i locali e le persone contro ogni tentativo criminoso. Per rischi residui si intendono quelli che l'eliminazione o riduzione dei rischi alla fonte non è in grado di prevenire. Per eliminazione o riduzione dei rischi residui si intende l'attività volta a scoraggiare il compimento dei reati mediante l'utilizzo di procedure e strumenti atti a contrastare attivamente l'azione dei criminali ovvero a produrre prove attraverso le quali risalire all'identità dei medesimi;

          c) il programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b), dando la precedenza all'eliminazione o riduzione dei rischi alla fonte nelle aree più a rischio.

 

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      5. Il documento di cui al comma 4 è custodito presso l'ente, l'esercizio o l'azienda ovvero presso ciascun punto operativo.
      6. L'ente, l'esercizio o l'azienda, nella persona del titolare o del legale rappresentante o se impiega più di cento addetti per il tramite del responsabile della sicurezza anticrimine o del consulente della sicurezza anticrimine, adotta le misure necessarie a prevenire il compimento dei crimini in conformità alle valutazioni contenute nel documento di cui al comma 4. In particolare:

          a) individua gli strumenti per l'eliminazione o riduzione dei rischi alla fonte;

          b) effettua l'acquisto e l'installazione degli strumenti di cui alla lettera a) sulla base del programma predisposto ai sensi del comma 4, lettera c), privilegiando le apparecchiature con il maggiore livello di automatismo, che richiedono il minor intervento possibile da parte del personale dipendente;

          c) individua le procedure ottimali di utilizzo degli strumenti per l'eliminazione o riduzione dei rischi alla fonte, avendo cura che nessuna altra procedura in uso relativamente all'attività svolta sia tale da vanificare l'eliminazione o riduzione dei rischi alla fonte ottenuta con gli strumenti installati;

          d) affida le attività che continuano a comportare rischi alla fonte o che implicano prevalenti mansioni di prevenzione del crimine ad agenti di sicurezza dipendenti da istituti privati di vigilanza;

          e) individua gli strumenti per l'eliminazione o riduzione dei rischi residui, dando la precedenza ai sistemi di segnalazione delle situazioni di pericolo alle centrali operative delle Forze di polizia o degli istituti privati di vigilanza e ai sistemi atti a produrre prove attraverso le quali si può risalire all'identità degli autori dei reati;

          f) effettua l'acquisto e l'installazione degli strumenti di cui alla lettera e), privilegiando le apparecchiature con il maggiore

 

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livello di automatismo, che richiedono il minor intervento possibile da parte del personale dipendente;

          g) individua le procedure ottimali di utilizzo degli strumenti per l'eliminazione o riduzione dei rischi residui;

          h) istruisce adeguatamente il personale dipendente sulle modalità di funzionamento degli strumenti di cui alle lettere a), b) e) e f), e sulle procedure previste dalle lettere c) e g);

          i) affida a una ditta specializzata e abilitata la manutenzione degli strumenti di cui alle lettere a), b) e) e f), se necessaria e in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;

          l) stabilisce le norme comportamentali e i piani di emergenza cui i lavoratori dipendenti di ciascun punto operativo devono attenersi in caso di attacco criminoso, privilegiando le procedure atte a salvaguardare l'incolumità fisica delle persone e la repressione dei reati da parte delle forze di polizia;

          m) individua i mezzi formativi e informativi più idonei a sensibilizzare i lavoratori dipendenti sulle problematiche della sicurezza anticrimine, fornendo annualmente ai medesimi i dati relativi ai reati commessi ai danni dell'ente, dell'esercizio o dell'azienda in ciascun punto operativo o comunque in relazione all'attività svolta;

          n) richiede e verifica l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e delle disposizioni in materia di sicurezza anticrimine e di uso degli strumenti per l'eliminazione o riduzione dei rischi;

          o) informa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anticrimine delle misure di prevenzione e contrasto adottate ai sensi dell'articolo 11;

          p) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anticrimine di cui all'articolo 11, l'applicazione delle misure di sicurezza anticrimine;

 

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          q) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente tutti i reati commessi in ciascun punto operativo o comunque in relazione all'attività svolta dall'ente, dall'esercizio o dall'azienda, con l'indicazione delle conseguenze per le persone e per i beni e con l'indicazione dei provvedimenti adottati.

      7. La valutazione di cui al comma 3 e il documento di cui al comma 4 sono aggiornati annualmente, sulla base dei dati relativi ai reati contro la persona e contro il patrimonio dell'anno precedente.
      8. Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta della commissione, in relazione alla natura dell'attività svolta sono individuati:

          a) le categorie di attività omogenee ai fini della sicurezza anticrimine;

          b) i soggetti abilitati a rappresentare collettivamente gli enti, esercizi o aziende per le questioni di carattere generale relative alla sicurezza anticrimine;

          c) per gli enti, esercizi o aziende effettivamente a rischio che impiegano meno di cento dipendenti, le procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo, comprese l'adozione standardizzata della valutazione settoriale del rischio effettuata dagli osservatori e approvata dalla commissione nonché l'individuazione standardizzata degli strumenti per l'eliminazione o riduzione dei rischi alla fonte e dei rischi residui e le relative procedure di utilizzo e servizi di vigilanza alternativi effettuata dalla commissione.

      9. Il decreto di cui al comma 8 è emanato entro sei mesi dalla costituzione della commissione.